giovedì 23 agosto 2012

DOMANDE FREQUENTI

DOMANDE FREQUENTI. 

FAQ NECESSARIE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI AZIENDALI

1) COME MI DEVO COMPORTARE IN CASO DI MALATTIA?


In caso di malattia è necessaria la comunicazione alla segreteria telefonica 0664513030  o alla casella mail (certificatimedici-atesia@almavivaitalia.it) del numero di protocollo identificativo del certificato medico telematico entro il giorno successivo al primo giorno di assenza. Tale procedura è valida per tutti i casi di malattia indipendentemente dal numero dei giorni di prognosi concessi. 

Non è più necessaria, pertanto, la consegna del certificato medico in originale al rientro o l'anticipo via fax, fatti salvi i casi di problemi tecnici del sistema di trasmissione telematica, l' insorgenza dello stato patologico all'estero, ricoveri. Contestualmente si deve comunicare il luogo ove si trovi il degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico. Tali indicazioni restano valide anche in caso di eventuale prosecuzione della malattia.


2) COME DEVO COMPORTARMI IN CASO DI ASSISTENZA PER GRAVE INFERMITA' O DI DECESSO DI UN FAMIGLIARE?


La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. In caso di decesso i 3 giorni devono essere fruiti entro 7 giorni dall'evento.


3) IN COSA CONSISTE E COME RICHIEDO IL CONGEDO PARENTALE?


Il congedo parentale è l'astensione facoltativa dal lavoro che consiste in un congedo facoltativa fruibile da parte del lavoratore per ogni figlio nei primi 8 anni del bambino. Il congedo parentale è fruibile in alternativa sia dalla madre e sia dal padre. Ha una durata massima cumulativa di 10 mesi ripartiti nel seguente modo:

6 mesi alla madre lavoratrice. Alla madre lavoratrice spetta un periodo di congedo parentale non superiore a 6 mesi, fruibile in qualsiasi momento, in modo continuativo o frazionato, dopo il periodo di congedo obbligatorio di maternità. 

6 mesi al padre lavoratore. Al padre lavoratore spetta un periodo di congedo parentale non superiore a 6 mesi, fruibile in qualsiasi momento, in modo continuativo o frazionato, a partire dalla data di nascita del figlio. 
10 mesi se unico genitore. In caso di unico genitore il periodo di congedo parentale si estende a 10 mesi da fruirsi in modo continuativo o frazionato a discrezione del lavoratore (madre o padre). La condizione di unico genitore si verifica in caso di affidamento esclusivo, di abbandono, morte o non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore. 
Nel periodo di congedo parentale viene riconosciuta al lavoratore una indennità pari al 30% della retribuzione per i giorni di congedo parentale fruiti fino al terzo anno di vita del bambino e per un periodo complessivo massimo di 6 mesi. Nel medesimo periodo i contributi sono versati per intero.
Da richiedere di norma almeno 15 giorni prima.


4) COME E IN CHE MODALITA' SI PUO' RICHIEDERE L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA?


Il lavoratore puo' presentare richiesta scritta all'Azienda per motivi famigliari o di salute o per qualsiasi altro motivo per cui sia impossibilitato a prestare attività lavorativa; la concessione è a discrezione aziendale; è preferibile richiederla con largo anticipo. Durante tale periodo non si matura nessun istituto ( ferie, rol) né contributi.


5)QUANDO E' POSSIBILE USUFRUIRE DEI PERMESSI STUDIO RETRIBUITI E QUANDO DI QUELLI NON RETRIBUITI?

PERMESSI RETRIBUITI

-I lavoratori studenti, esclusi gli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi, precedenti la sessione di esami.

- I lavoratori studenti universitari potranno usufruire, su richiesta, in aggiunta ai permessi retribuiti spettanti per legge coincidenti con i giorni di ciascun esame, di ulteriori nove giorni lavorativi complessivi in ragione d'anno di permesso giornaliero retribuito da fruire per il giorno dell'esonero o per un massimo di due giorni immediatamente precedenti la prova di ciascun esame o esonero. In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno e/o part-time verticale o misto le nove giornate di permesso saranno proporzionalmente ridotte. Tali permessi non sono cumulabili anno per anno.

- I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico

-I suddetti permessi saranno riconosciuti previa produzione della relativa documentazione.

PERMESSI NON RETRIBUITI

- I lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 160 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio del presente diritto.


6) COME DEVO COMPORTARMI IN CASO DI LETTERA DI CONTESTAZIONE?


Qualora si dovesse ricevere una lettera di contestazione ricordiamo che ci sono 5 giorni(sabato e domenica compresi) per presentare le proprie giustificazioni; è possibile avvalersi dell'assistenza delle RSU contattandole personalmente.


7) QUAL'E' LA DIFFERENZA FRA CAMBIO ORARIO E SCAMBIO TURNO?


Il cambio orario è una richiesta legittima da parte del lavoratore ma è a discrezione aziendale in base alle esigenze tecnico-organizzative ( non è obbligatoria la concessione dei 3 cambi mensili) ; lo scambio turno avviene fra colleghi e sottolineIamo che con la stessa tipologia contrattuale è automatico mentre resta a discrezione aziendale quello fra tipologie diverse. 

8) QUALORA L'AZIENDA ABBIA NECESSITA' DI CAMBIARE UN TURNO PER ESIGENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE QUANTO TEMPO PRIMA DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL LAVORATORE?


Il termine è di 5 giorni per i part-time e di 48 ore per i full-time. Se il cambio è individuale e non di matrice per tutti è prevista una maggiorazione. 

9) L'AZIENDA PUO' OBBLIGARE LE RISORSE A PRENDERE ROL IN ASSENZA DI UN ESAME CONGIUNTO CON LA RSU?


No in quanto il CCNL TLC recita quanto segue: i permessi dovranno essere fruiti di norma nel corso dell'anno di maturazione; l'Azienda potrà stabilire, previo esame congiunto con la RSU e le rispettive OO.SS. stipulanti il presente CCNL,diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.


10) ENTRO QUANDO VANNO USUFRUITE LE FERIE?


Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di spettanza.