mercoledì 25 giugno 2008

Controlli individuali

L’annosa questione della pratica della doppia cuffia continua ad essere uno dei tanti problemi irrisolti in questa azienda. Essa si verifica su più servizi, senza avere una chiarezza sul perché, su chi e da chi viene effettuata.
A nostro avviso tale pratica manca di ogni valenza formativa; noi crediamo che venga invece utilizzata in modo tale da mettere sotto pressione i lavoratori. Essa viene fatta anche più volte sullo stesso soggetto in tempi brevi. LA DEFINIZIONE PIU’ CORRETTA DI TALE PRATICA A NOSTRO AVVISO E’ QUELLA DI CONTROLLO INDIVIDUALE.
A dimostrazione del fatto che la valenza formativa non è la finalità principale, bisogna sottolineare che essa non è inserita all’interno di specifici percorsi.
Non vi è peraltro alcun accordo sindacale che la definisca, così come richiederebbe un comportamento trasparente e lineare di un’azienda che vuole realmente dialogare con i propri lavoratori e non solo utilizzare procedure vessatorie ed intimidatorie.
Non vi è alcuna regola, infatti in nessun modo viene calendarizzata o effettuata su tutti con modalità costante e programmata e soprattutto non è parte integrante di un piano di formazione e crescita qualitativa del singolo lavoratore, che sia stato preventivamente discusso e condiviso con le Rsu.
Peraltro la modalità con cui i singoli lavoratori sono “scelti” per essere sottoposti a doppia cuffia a nostro avviso deriva da un controllo a distanza del singolo e dunque con una modalità assolutamente illegale così’ come sancito dallo “Statuto dei lavoratori”.
Vogliamo inoltre ricordare che il cliente/utente che chiama, deve essere sempre informato dell’ascolto di una terza persona
La nostra posizione è dunque quella che abbiamo sempre dichiarato:
il lavoratore deve volontariamente scegliere se sottoporvisi al fine della propria tutela individuale, poiché crediamo che tale pratica possa generare tensione e stress nel lavoratore che già vi è soggetto per un lavoro che svolge spesso mal gestito e con ritmi incessanti.
Tale pratica può essere tollerata solo se discussa e concordata tra le parti e soprattutto se non è fine a se stessa, ma inserita in un piano di formazione professionale più complessivo.
In ultimo vogliamo ricordare che esiste anche un altro tipo di “doppia cuffia” quella definita passiva: è l’operatore che ascolta la gestione della telefonata effettuata da team leader o formatore. Se di formazione parliamo, allora perché non utilizzare questa modalità, peraltro in uso in passato in altri centri Almaviva?
Roma 24/06/2008
Rsu Slc Cgil Atesia/Almaviva C.

martedì 24 giugno 2008

Nota della Cgil nazionale sul DL riguardante la detassazione degli straordinari

L’articolo 2 del decreto legge del 27 maggio 2008 prevede norme sulla detassazione dello straordinario, dei premi, del supplementare e delle clausole elastiche dei part-time.
In sintesi, il provvedimento, di natura sperimentale per sei mesi (1° luglio-31 dicembre 2009) e limitato al settore privato, prevede l’assoggettamento all’aliquota del 10%, e l’esclusione dalla base di calcolo per la determinazione del reddito ai fini fiscali delle ore prestate a titolo di straordinario, di supplementare e di esecuzione di clausola elastica per i part-time, e dei premi collegati all’andamento economico dell’impresa. E’ evidente la “coincidenza” di questa misura, della sua natura definita sperimentale, della sua durata limitata e della sua destinazione alla sola componente privata del lavoro, con il probabile avvio e decollo del confronto tra le parti (e con lo stesso governo) sulla riforma del modello contrattuale.
Le agevolazioni fiscali sono previste per quanti non eccedano, per il 2007, il reddito di 30mila Euro, e sono limitate ad un tetto di 3000 Euro. E’ fatta salva, anche, la facoltà del lavoratore di non usufruire di queste disposizioni, restando nell’ambito di applicazione delle regole previdenti (il che potrebbe essere il caso per part-time con reddito molto basso).
Essendo la norma sperimentale, se ne prevede una verifica con le parti sociali da farsi entro il mese di novembre, con la partecipazione anche del Ministro della Funzione Pubblica e dell’innovazione, al fine di valutarne l’estensione al settore pubblico (e, plausibilmente, lo stato del confronto sulla riforma del modello contrattuale).
Di seguito vi segnaliamo alcune problematiche, aldilà del giudizio complessivamente negativo che la Cgil ha già espresso sul provvedimento, compresa la possibile censura di incostituzionalità di cui alla recente nota di Vittorio Angiolini inviata il 3 u.s. dall’Ufficio Giuridico:
1. Premi: la definizione non è limitata a quelli frutto della contrattazione collettiva, ma solo a quelli connessi agli andamenti aziendali, il che potrebbe far rientrare nelle agevolazioni le erogazioni unilaterali dell’impresa; proprio l’assenza di un riferimento alla contrattazione collettiva e quindi la implicita e indiretta volontà di ridurre il carico fiscale sui premi individuali determina una situazione per cui al datore di lavoro viene assegnata la facoltà di “comporre i salari dei propri dipendenti in modo tale da ridurre il carico fiscale per alcuni e non per altri”;
2. Supplementare: il paradosso è che, per definizione legislativa, il lavoro supplementare è svolto esclusivamente entro il tetto dell’orario ordinario, e che le (eventuali) maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva sono, il più delle volte, delle anticipazioni forfetarie del mancato ricalcolo di quelle ore sugli istituti differiti (mensilità supplementari, ferie, ROL, diritti sindacali, ecc.), tanto è vero che nella totalità delle pattuizioni contrattuali le cosiddette maggiorazioni sono escluse dal calcolo di quegli istituti. Ne deriva il paradosso, nel testo proposto dal governo, che si decide di premiare fiscalmente chi fa meno ore di chi svolge solo l’orario pieno contrattuale! Oppure, il che è lo stesso, si decide di premiare uno solo di due ipotetici lavoratori che fanno 40 ore, solo perché uno dei due è un part-time! Anche in questo caso si determinano violazioni di regole della tassazione dei redditi quali il fatto che a parità di reddito deve esserci uguale trattamento fiscale oppure che la tassazione non dovrebbe alterare la scala dei redditi. La ulteriore conseguenza è che viene pesantemente compromessa la scelta, da sempre perseguita dal sindacato, di battersi per il consolidamento del lavoro supplementare, svolto in via non occasionale, nell’orario contrattuale del part-time: adesso la convenienza è quanto meno dubbia, dato che il vantaggio economico è per lo svolgimento in sé della prestazione supplementare, e non per la sua inclusione nell’orario contrattuale, che sposterebbe le ore in più nell’area della tassazione “pesante”. Come accennato sopra, si tratta di verificare le convenienze caso per caso, ferma restando la nostra scelta di elevare le ore della prestazione a part-time, scelta sostenuta anche dalla legge 247/07 al comma 32, lettere d) ed e). E’ comunque evidente che la nuova normativa si tradurrà in una spinta per le imprese a privilegiare rapporti a part-time con poche ore, potendo confidare sulla spinta delle persone ad integrare il reddito con il supplementare fiscalmente sgravato, il che è l’esatto contrario del governo processuale della flessibilità dell’organizzazione del lavoro che è sempre stata la nostra scelta;
3. Clausole elastiche: si intendono quelle per le quali sia possibile, per il datore di lavoro, pretendere una variazione in aumento delle prestazione concordata (art. 46 Dlgs 276/03). Il che apre un problema interpretativo: la tassazione al 10% riguarda le ore prestate in aggiunta all’orario contrattualmente definito per il part-time, o la (sola) maggiorazione prevista? La logica vorrebbe che l’agevolazione riguardasse la retribuzione oraria comprensiva delle maggiorazione, dato che il testo del decreto parla di “somme erogate per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche”;
4. Reddito fiscale: le prestazioni tassate al 10% non rientrano nella composizione del reddito individuale e famigliare (fino a 3000 Euro), ma invece rientrano in caso di accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali: Ciò sembrerebbe significare che ad es. i tetti reddituali ai fini degli importi della Cig o dell’indennità di disoccupazione vanno calcolati includendo gli importi dei premi, dello straordinario, ecc. Stiamo compiendo verifiche sulle conseguenze di questa nuova normativa sull’ISEE, e le implicazioni a livello di requisiti di accesso alle prestazioni del welfare locale (es. mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.)
5. Cessazione delle agevolazioni: l’ultimo comma prevede la fine delle esenzioni fiscali per le erogazioni liberali, nei limiti di 250 Euro, (tra cui rientrano anche i “pacchi dono natalizi” e cose analoghe) e, il che è scandaloso, i sussidi occasionali per le vittime di usura e di estorsione!
6. Coperture e considerazioni: le coperture di queste misure, come dell’esenzione dall’ICI, sono davvero sconvolgenti, in quanto indici di un approccio “di classe e maschilista”. Si ridimensionano, o si cancellano del tutto, le somme stanziate in favore dell’inclusione degli immigrati, del sostegno alle donne vittime di violenza, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (in parte preponderante quelli siciliani), per la stabilizzazione dei precari dell’Isfol, e in generale riguardanti la mobilità delle persone (trasporti dei pendolari, ecc.). Viene da chiedersi il senso di misure che, mentre tagliano il finanziamento a norme che agevolano la coesione sociale, premiano i redditi dei più ricchi (eliminazione dell’Ici da tutte le prime case), e favoriscono comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute (straordinari), incentivano la divisione tra le persone (premi unilaterali, straordinari e supplementare). Che ciò possa trasformarsi in incentivi alla produttività è un postulato mai dimostrato, dato che è universalmente noto che gli orari di lavoro italiani sono, nella classifica internazionale, nella metà superiore. Ne discende la necessità di un lavoro, capillare e minuzioso, di orientamento dei nostri delegati e delle nostre strutture, al fine di impedire che le divisioni implicite in misure come queste trovino terreno ulteriormente fertile tra i lavoratori, pressati dalla scarsezza di risposte salariali.

(Vincenzo La Corte, Rosario Strazzullo e Claudio Treves)
Dipartimenti Politiche Attive del Lavoro, Settori Produttivi e Terziario della Cgil
(5 giugno 2008)

Fonte: http://www.cgil.it/politiche-lavoro/ComunicatiEDocumentiSindacali/Index.htm

venerdì 13 giugno 2008

Prima vennero per gli zingari

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari
e fui contento
perchè rubacchiavano
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto
perchè mi stavano antipatici
Poi vennero a prendere gli omosessuali
e fui sollevato
perché mi erano fastidiosi
Poi vennero a prendere i comunisti
ed io non dissi niente
perchè non ero comunista
Un giorno vennero a prendere me
e non c'era rimasto nessuno a protestare.

(B. Brecht)

giovedì 12 giugno 2008

Le dichiarazioni del Ministro Sacconi

SACCONI: VIA ALLA DEREGOLAMENTAZIONE

"Per il mercato del lavoro occorre una scossa, più che una terapia. Occorre una poderosa operazione di deregolamentazione delle norme in vigore. L'elenco è bell'e pronto: dai rapporti di lavoro più semplici e trasparenti, all'abrogazione delle norme sulle dimissioni volontarie; quest'ultima è una legge demenziale che ha trasformato le dimissioni in un atto particolarmente complicato. E poi ancora, la cancellazione di libro matricola e libro paga, strumenti obsoleti che possono essere sostituiti da un semplice libro presenze che può essere tenuto dal consulente del lavoro. Ma anche la reintroduzione del contratto di lavoro a termine, fino alla revisione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, passando attraverso la necessaria riforma dell'orario di lavoro e del part-time che è stato nell'ultimo biennio irrigidito e che noi vogliamo riportare alla libera contrattazione tra le parti. Introdurremo voucher prepagati per tutte le forme di lavoro accessorio e occasionale con un intervento ampio che interesserà una vasta platea che dalle collaboratrici domestiche, al turismo, alla vendemmia, per favorire l'emersione dal sommerso. E rimetteremo in discussione il divieto di visite mediche prima delle assunzioni".
Fonte: http://www.consulentidellavoro.it

mercoledì 11 giugno 2008

Misure sulla c.d. detassazione straordinari

Art. 2 del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93
Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determi-nazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro di-pendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

lunedì 9 giugno 2008

Comunicato 09.06.08

Nei giorni 04 e 05 giugno si sono svolte le assemblee per poter far valutare da tutti i lavoratori l’ipotesi d’accordo siglata dall’Azienda e dalle OO.SS. Slc Cgil-Fistel Cisl-Uilcom Uil in merito all’estensione dell’orario di lavoro, al premio di risultato e all’organizzazione del lavoro.
Le assemblee hanno visto un’ampia partecipazione dei lavoratori su temi sui quali la discussione è da molto tempo in atto. Al termine delle assemblee si sono svolte le votazioni. I risultati hanno dato un ampio vantaggio del si.
Infatti 612 sono stati i voti a favore su 87 voti contrari e 28 astenuti.
Abbiamo accolto durante le assemblee anche alcune critiche che ci sono giunte da parte dei lavoratori e di cui ci impegniamo a tener conto.
Sottolineiamo comunque che si tratta di un accordo che risulta acquisitivo ed un punto di inizio per il miglioramento delle condizioni salariali e di vivibilità in azienda.

RSU ATESIA/ALMAVIVA CONTACT
SLC CGIL-FISTEL CISL-UILCOM UIL

Richiesta d’incontro

Le OO.SS. regionali e territoriali congiuntamente alla Rsu Atesia/Almaviva Conctact Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil richiedono un incontro al fine di trovare soluzione ai seguenti temi:
- Passaggi di livello inquadramentale
- Passaggio professionale per il personale di staff
- Organizzazione del lavoro (trasferte, reperibilità, spostamenti, report)
- Gravi anomalie registrate in busta paga sull’applicazione delle agevolazioni contemplate nella L.104/92 e 53/2000 e l’istituto della malattia.
- Applicazione accordo del 21/05/2008.

Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil Segreterie Regionali
Rsu Atesia Almaviva Conctact Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil