sabato 19 gennaio 2008

Procedure di stabilizzazione

Fonte: http://www.apisarda.it/index.php?id=1460
Procedure di stabilizzazione ex art. 1, commi 1202 e ss. Della Legge 296/06 (Finanziaria 2007)
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con una nota informativa del 24.09.07, è intervenuto in materia di stabilizzazione dei rapporti di co.co.pro. In particolare il Dicastero, dopo aver ricordato che il 30 aprile u.s. è scaduto il termine previsto dal comma 1202 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) per la stipula degli accordi sindacali volti alla stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative, in contratti di lavoro subordinato, ha rilevato, dopo un’attività di verifica, delle anomalie negli accordi stessi.
In tal senso nella suddetta nota, il Ministero ha evidenziato le anomalie più ricorrenti:
1. alcuni accordi prevedono un termine per la stabilizzazione che supera ampiamente quello massimo di un anno fissato dall’accordo interconfederale del 4.6.2006;
2. vengono ancora consentiti i rapporti di lavoro a progetto per lo svolgimento di attività “in bound”;
3. a fronte di verbali ispettivi non vengono regolarizzati tutti i lavoratori oggetto della contestazione;
4. alcuni accordi non individuano la tempistica per la sottoscrizione degli atti conciliativi individuali;
5. alcuni accordi ammettono la stabilizzazione anche attraverso forme contrattuali quali il lavoro intermittente o part-time con un impegno orario di lavoro ridottissimo.
In base alle anomalie riscontrate il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni operative, al fine di consentire le opportune integrazioni alle parti sociali che abbiano sottoscritto accordi in cui siano presenti le criticità indicate:
1. nell’ipotesi di verbalizzazione ispettiva, gli effetti dei verbali restano sospesi fino all’assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi previsti nei commi 1205 e 1206 della Legge n. 296/06. Il personale ispettivo provvederà ad emanare provvedimenti di diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/04, aventi ad oggetto la regolarizzazione, secondo quanto disposto dai suddetti commi, dei lavoratori con contratti di collaborazione non genuini. Il termine per l’adempimento della diffida deve coincidere con quello previsto nell’accordo sindacale e comunque entro e non oltre il 30.4.2008, in base a quanto disposto nell’accordo interconfederale del 4.10.2006. Pertanto gli accordi sottoscritti che prevedano un piano di stabilizzazioni da ultimarsi dopo tale data dovranno essere necessariamente modificati, in caso contrario verranno adottati i prescritti provvedimenti sanzionatori;
2. come già chiarito dal Ministero con circ. n°. prot. 17/06, relativamente ai settori dei call center le collaborazioni a progetto “in bound” non possono ritenersi ammissibili. Ai fini della trasformazione di detti rapporti in rapporti di lavoro subordinato, valgono le indicazioni e i termini indicati nel punto precedente;
3. nel caso in cui negli accordi sia prevista una stabilizzazione parziale dei collaboratori oggetto della attività ispettiva, gli accordi stessi sono integrati di diritto. In tal caso il datore dovrà dar luogo a tutti gli adempimenti previsti;
4. le tipologie contrattuali mediante le quali procedere alla stabilizzazione dovranno essere tutte riconducibili a rapporti di lavoro subordinato. Ai fini di una valutazione preferenziale verrà data priorità agli accordi di stabilizzazione che utilizzeranno le seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali; contratti a tempo indeterminato; contratto di apprendistato.
I contratti a tempo determinato non potranno avere una durata inferiore ai 24 mesi e per la loro sottoscrizione dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. 368/01, i contratti di apprendistato saranno ammissibili solo in presenza dei requisiti normativi e contrattuali.
È da escludersi invece la possibilità di utilizzare contratti di lavoro intermittente e di inserimento.
I contratti di lavoro part-time inferiori alle 25 ore settimanali, saranno ritenuti ammissibili purché il limite minimo settimanale non sia inferiore alle 12 ore.
Per consentire le opportune integrazioni e aggiornamenti degli accordi, le strutture territoriali del Ministero entro 15 gg dall’emanazione della predetta comunicazione, informeranno delle possibili violazioni le aziende e i sindacati che hanno sottoscritto gli accordi di stabilizzazione.
Entro 60 gg dal ricevimento della suddetta informativa., le parti potranno provvedere alle integrazioni e aggiornamenti necessari, trasmettendone copia alle DPL competenti per territorio.

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