DECRETO LEGISLATIVO 08 Aprile 2003, n.66
Art. 3 - Orario normale di lavoro
Art. 3 - Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Art. 4 - Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
3 commenti:
domanda:
Sto al 119 con fascia pomeridiana.
A settembre vorrei iniziare un corso professionale che mi terrà occupato fino a maggio dalle 16 alle 19 da lunedi a venerdi.
E' possibile fare una richiesta di sospensione da lavoro o richiedere un cambio di matrice per il periodo interessato?
ti invio alcuni articoli del ccnl delle telecomunicazioni relativi al diritto allo studio e alla formazione professionale.
barbara cosimi rsu atesia
ART. 34
FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI CORSI E PER GLI ESAMI
DEI LAVORATORI STUDENTI
AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio per istruzione primaria,
secondaria, universitaria, nonché di qualificazione professionale, in scuole o istituti statali, parificati
o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi,
su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. Su loro richiesta gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
PERMESSI NON RETRIBUITI
7. I lavoratori studenti - che abbiano meno di cinque anni di anzianità aziendale - potranno
richiedere nel corso dell'anno solare 160 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà
programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze
produttive ed organizzative dell'azienda. A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà
produrre le certificazioni necessarie all'esercizio del presente diritto.
8. A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un periodo di congedo per la formazione continuativo o frazionabile
non retribuito pari ad un massimo di undici mesi da fruire nell’arco dell’intera vita lavorativa, nei
limiti ed alle condizioni previste dall’art. 5 della legge 8 marzo 2000 n. 53.
9. Il congedo deve essere finalizzato oltre al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea anche
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
10. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a un mese di calendario .
11. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima,
specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e
in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno
determinato la decisione.
12. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività
produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’azienda o dall’unità
produttiva a questo titolo non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata al 31
dicembre dell’anno precedente. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della
suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
13. Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è
computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi e permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
MA A NOI DISTACCATI QUANDO CAZZO PENSATE DI FARCI SAPERE CHE DOMANI E DOPODOMANI CI SONO ASSEMBLEE???? POI CONTINUATE A DIRE CHE NON PENSATE SOLO ALLA SEDE DI ATESIA...
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