L’articolo 2 del decreto legge del 27 maggio 2008 prevede norme sulla detassazione dello straordinario, dei premi, del supplementare e delle clausole elastiche dei part-time.
In sintesi, il provvedimento, di natura sperimentale per sei mesi (1° luglio-31 dicembre 2009) e limitato al settore privato, prevede l’assoggettamento all’aliquota del 10%, e l’esclusione dalla base di calcolo per la determinazione del reddito ai fini fiscali delle ore prestate a titolo di straordinario, di supplementare e di esecuzione di clausola elastica per i part-time, e dei premi collegati all’andamento economico dell’impresa. E’ evidente la “coincidenza” di questa misura, della sua natura definita sperimentale, della sua durata limitata e della sua destinazione alla sola componente privata del lavoro, con il probabile avvio e decollo del confronto tra le parti (e con lo stesso governo) sulla riforma del modello contrattuale.
Le agevolazioni fiscali sono previste per quanti non eccedano, per il 2007, il reddito di 30mila Euro, e sono limitate ad un tetto di 3000 Euro. E’ fatta salva, anche, la facoltà del lavoratore di non usufruire di queste disposizioni, restando nell’ambito di applicazione delle regole previdenti (il che potrebbe essere il caso per part-time con reddito molto basso).
Essendo la norma sperimentale, se ne prevede una verifica con le parti sociali da farsi entro il mese di novembre, con la partecipazione anche del Ministro della Funzione Pubblica e dell’innovazione, al fine di valutarne l’estensione al settore pubblico (e, plausibilmente, lo stato del confronto sulla riforma del modello contrattuale).
Di seguito vi segnaliamo alcune problematiche, aldilà del giudizio complessivamente negativo che la Cgil ha già espresso sul provvedimento, compresa la possibile censura di incostituzionalità di cui alla recente nota di Vittorio Angiolini inviata il 3 u.s. dall’Ufficio Giuridico:
1. Premi: la definizione non è limitata a quelli frutto della contrattazione collettiva, ma solo a quelli connessi agli andamenti aziendali, il che potrebbe far rientrare nelle agevolazioni le erogazioni unilaterali dell’impresa; proprio l’assenza di un riferimento alla contrattazione collettiva e quindi la implicita e indiretta volontà di ridurre il carico fiscale sui premi individuali determina una situazione per cui al datore di lavoro viene assegnata la facoltà di “comporre i salari dei propri dipendenti in modo tale da ridurre il carico fiscale per alcuni e non per altri”;
2. Supplementare: il paradosso è che, per definizione legislativa, il lavoro supplementare è svolto esclusivamente entro il tetto dell’orario ordinario, e che le (eventuali) maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva sono, il più delle volte, delle anticipazioni forfetarie del mancato ricalcolo di quelle ore sugli istituti differiti (mensilità supplementari, ferie, ROL, diritti sindacali, ecc.), tanto è vero che nella totalità delle pattuizioni contrattuali le cosiddette maggiorazioni sono escluse dal calcolo di quegli istituti. Ne deriva il paradosso, nel testo proposto dal governo, che si decide di premiare fiscalmente chi fa meno ore di chi svolge solo l’orario pieno contrattuale! Oppure, il che è lo stesso, si decide di premiare uno solo di due ipotetici lavoratori che fanno 40 ore, solo perché uno dei due è un part-time! Anche in questo caso si determinano violazioni di regole della tassazione dei redditi quali il fatto che a parità di reddito deve esserci uguale trattamento fiscale oppure che la tassazione non dovrebbe alterare la scala dei redditi. La ulteriore conseguenza è che viene pesantemente compromessa la scelta, da sempre perseguita dal sindacato, di battersi per il consolidamento del lavoro supplementare, svolto in via non occasionale, nell’orario contrattuale del part-time: adesso la convenienza è quanto meno dubbia, dato che il vantaggio economico è per lo svolgimento in sé della prestazione supplementare, e non per la sua inclusione nell’orario contrattuale, che sposterebbe le ore in più nell’area della tassazione “pesante”. Come accennato sopra, si tratta di verificare le convenienze caso per caso, ferma restando la nostra scelta di elevare le ore della prestazione a part-time, scelta sostenuta anche dalla legge 247/07 al comma 32, lettere d) ed e). E’ comunque evidente che la nuova normativa si tradurrà in una spinta per le imprese a privilegiare rapporti a part-time con poche ore, potendo confidare sulla spinta delle persone ad integrare il reddito con il supplementare fiscalmente sgravato, il che è l’esatto contrario del governo processuale della flessibilità dell’organizzazione del lavoro che è sempre stata la nostra scelta;
3. Clausole elastiche: si intendono quelle per le quali sia possibile, per il datore di lavoro, pretendere una variazione in aumento delle prestazione concordata (art. 46 Dlgs 276/03). Il che apre un problema interpretativo: la tassazione al 10% riguarda le ore prestate in aggiunta all’orario contrattualmente definito per il part-time, o la (sola) maggiorazione prevista? La logica vorrebbe che l’agevolazione riguardasse la retribuzione oraria comprensiva delle maggiorazione, dato che il testo del decreto parla di “somme erogate per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche”;
4. Reddito fiscale: le prestazioni tassate al 10% non rientrano nella composizione del reddito individuale e famigliare (fino a 3000 Euro), ma invece rientrano in caso di accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali: Ciò sembrerebbe significare che ad es. i tetti reddituali ai fini degli importi della Cig o dell’indennità di disoccupazione vanno calcolati includendo gli importi dei premi, dello straordinario, ecc. Stiamo compiendo verifiche sulle conseguenze di questa nuova normativa sull’ISEE, e le implicazioni a livello di requisiti di accesso alle prestazioni del welfare locale (es. mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.)
5. Cessazione delle agevolazioni: l’ultimo comma prevede la fine delle esenzioni fiscali per le erogazioni liberali, nei limiti di 250 Euro, (tra cui rientrano anche i “pacchi dono natalizi” e cose analoghe) e, il che è scandaloso, i sussidi occasionali per le vittime di usura e di estorsione!
6. Coperture e considerazioni: le coperture di queste misure, come dell’esenzione dall’ICI, sono davvero sconvolgenti, in quanto indici di un approccio “di classe e maschilista”. Si ridimensionano, o si cancellano del tutto, le somme stanziate in favore dell’inclusione degli immigrati, del sostegno alle donne vittime di violenza, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (in parte preponderante quelli siciliani), per la stabilizzazione dei precari dell’Isfol, e in generale riguardanti la mobilità delle persone (trasporti dei pendolari, ecc.). Viene da chiedersi il senso di misure che, mentre tagliano il finanziamento a norme che agevolano la coesione sociale, premiano i redditi dei più ricchi (eliminazione dell’Ici da tutte le prime case), e favoriscono comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute (straordinari), incentivano la divisione tra le persone (premi unilaterali, straordinari e supplementare). Che ciò possa trasformarsi in incentivi alla produttività è un postulato mai dimostrato, dato che è universalmente noto che gli orari di lavoro italiani sono, nella classifica internazionale, nella metà superiore. Ne discende la necessità di un lavoro, capillare e minuzioso, di orientamento dei nostri delegati e delle nostre strutture, al fine di impedire che le divisioni implicite in misure come queste trovino terreno ulteriormente fertile tra i lavoratori, pressati dalla scarsezza di risposte salariali.
In sintesi, il provvedimento, di natura sperimentale per sei mesi (1° luglio-31 dicembre 2009) e limitato al settore privato, prevede l’assoggettamento all’aliquota del 10%, e l’esclusione dalla base di calcolo per la determinazione del reddito ai fini fiscali delle ore prestate a titolo di straordinario, di supplementare e di esecuzione di clausola elastica per i part-time, e dei premi collegati all’andamento economico dell’impresa. E’ evidente la “coincidenza” di questa misura, della sua natura definita sperimentale, della sua durata limitata e della sua destinazione alla sola componente privata del lavoro, con il probabile avvio e decollo del confronto tra le parti (e con lo stesso governo) sulla riforma del modello contrattuale.
Le agevolazioni fiscali sono previste per quanti non eccedano, per il 2007, il reddito di 30mila Euro, e sono limitate ad un tetto di 3000 Euro. E’ fatta salva, anche, la facoltà del lavoratore di non usufruire di queste disposizioni, restando nell’ambito di applicazione delle regole previdenti (il che potrebbe essere il caso per part-time con reddito molto basso).
Essendo la norma sperimentale, se ne prevede una verifica con le parti sociali da farsi entro il mese di novembre, con la partecipazione anche del Ministro della Funzione Pubblica e dell’innovazione, al fine di valutarne l’estensione al settore pubblico (e, plausibilmente, lo stato del confronto sulla riforma del modello contrattuale).
Di seguito vi segnaliamo alcune problematiche, aldilà del giudizio complessivamente negativo che la Cgil ha già espresso sul provvedimento, compresa la possibile censura di incostituzionalità di cui alla recente nota di Vittorio Angiolini inviata il 3 u.s. dall’Ufficio Giuridico:
1. Premi: la definizione non è limitata a quelli frutto della contrattazione collettiva, ma solo a quelli connessi agli andamenti aziendali, il che potrebbe far rientrare nelle agevolazioni le erogazioni unilaterali dell’impresa; proprio l’assenza di un riferimento alla contrattazione collettiva e quindi la implicita e indiretta volontà di ridurre il carico fiscale sui premi individuali determina una situazione per cui al datore di lavoro viene assegnata la facoltà di “comporre i salari dei propri dipendenti in modo tale da ridurre il carico fiscale per alcuni e non per altri”;
2. Supplementare: il paradosso è che, per definizione legislativa, il lavoro supplementare è svolto esclusivamente entro il tetto dell’orario ordinario, e che le (eventuali) maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva sono, il più delle volte, delle anticipazioni forfetarie del mancato ricalcolo di quelle ore sugli istituti differiti (mensilità supplementari, ferie, ROL, diritti sindacali, ecc.), tanto è vero che nella totalità delle pattuizioni contrattuali le cosiddette maggiorazioni sono escluse dal calcolo di quegli istituti. Ne deriva il paradosso, nel testo proposto dal governo, che si decide di premiare fiscalmente chi fa meno ore di chi svolge solo l’orario pieno contrattuale! Oppure, il che è lo stesso, si decide di premiare uno solo di due ipotetici lavoratori che fanno 40 ore, solo perché uno dei due è un part-time! Anche in questo caso si determinano violazioni di regole della tassazione dei redditi quali il fatto che a parità di reddito deve esserci uguale trattamento fiscale oppure che la tassazione non dovrebbe alterare la scala dei redditi. La ulteriore conseguenza è che viene pesantemente compromessa la scelta, da sempre perseguita dal sindacato, di battersi per il consolidamento del lavoro supplementare, svolto in via non occasionale, nell’orario contrattuale del part-time: adesso la convenienza è quanto meno dubbia, dato che il vantaggio economico è per lo svolgimento in sé della prestazione supplementare, e non per la sua inclusione nell’orario contrattuale, che sposterebbe le ore in più nell’area della tassazione “pesante”. Come accennato sopra, si tratta di verificare le convenienze caso per caso, ferma restando la nostra scelta di elevare le ore della prestazione a part-time, scelta sostenuta anche dalla legge 247/07 al comma 32, lettere d) ed e). E’ comunque evidente che la nuova normativa si tradurrà in una spinta per le imprese a privilegiare rapporti a part-time con poche ore, potendo confidare sulla spinta delle persone ad integrare il reddito con il supplementare fiscalmente sgravato, il che è l’esatto contrario del governo processuale della flessibilità dell’organizzazione del lavoro che è sempre stata la nostra scelta;
3. Clausole elastiche: si intendono quelle per le quali sia possibile, per il datore di lavoro, pretendere una variazione in aumento delle prestazione concordata (art. 46 Dlgs 276/03). Il che apre un problema interpretativo: la tassazione al 10% riguarda le ore prestate in aggiunta all’orario contrattualmente definito per il part-time, o la (sola) maggiorazione prevista? La logica vorrebbe che l’agevolazione riguardasse la retribuzione oraria comprensiva delle maggiorazione, dato che il testo del decreto parla di “somme erogate per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche”;
4. Reddito fiscale: le prestazioni tassate al 10% non rientrano nella composizione del reddito individuale e famigliare (fino a 3000 Euro), ma invece rientrano in caso di accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali: Ciò sembrerebbe significare che ad es. i tetti reddituali ai fini degli importi della Cig o dell’indennità di disoccupazione vanno calcolati includendo gli importi dei premi, dello straordinario, ecc. Stiamo compiendo verifiche sulle conseguenze di questa nuova normativa sull’ISEE, e le implicazioni a livello di requisiti di accesso alle prestazioni del welfare locale (es. mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.)
5. Cessazione delle agevolazioni: l’ultimo comma prevede la fine delle esenzioni fiscali per le erogazioni liberali, nei limiti di 250 Euro, (tra cui rientrano anche i “pacchi dono natalizi” e cose analoghe) e, il che è scandaloso, i sussidi occasionali per le vittime di usura e di estorsione!
6. Coperture e considerazioni: le coperture di queste misure, come dell’esenzione dall’ICI, sono davvero sconvolgenti, in quanto indici di un approccio “di classe e maschilista”. Si ridimensionano, o si cancellano del tutto, le somme stanziate in favore dell’inclusione degli immigrati, del sostegno alle donne vittime di violenza, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (in parte preponderante quelli siciliani), per la stabilizzazione dei precari dell’Isfol, e in generale riguardanti la mobilità delle persone (trasporti dei pendolari, ecc.). Viene da chiedersi il senso di misure che, mentre tagliano il finanziamento a norme che agevolano la coesione sociale, premiano i redditi dei più ricchi (eliminazione dell’Ici da tutte le prime case), e favoriscono comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute (straordinari), incentivano la divisione tra le persone (premi unilaterali, straordinari e supplementare). Che ciò possa trasformarsi in incentivi alla produttività è un postulato mai dimostrato, dato che è universalmente noto che gli orari di lavoro italiani sono, nella classifica internazionale, nella metà superiore. Ne discende la necessità di un lavoro, capillare e minuzioso, di orientamento dei nostri delegati e delle nostre strutture, al fine di impedire che le divisioni implicite in misure come queste trovino terreno ulteriormente fertile tra i lavoratori, pressati dalla scarsezza di risposte salariali.
(Vincenzo La Corte, Rosario Strazzullo e Claudio Treves)
Dipartimenti Politiche Attive del Lavoro, Settori Produttivi e Terziario della Cgil
(5 giugno 2008)
Fonte: http://www.cgil.it/politiche-lavoro/ComunicatiEDocumentiSindacali/Index.htm
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