PERMESSI PER GRAVE INFERMITA’ LEGGE 53/00: MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCE POSIZIONE E DA RAGIONE A SINDACATO
Con un interpello il Ministero del Lavoro, da più parti sollecitato, ha chiarito l’inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata in passato, che prevedeva che dovessero essere esclusivamente le strutture medico legali della Aziende Sanitarie Locali a rilasciare la documentazione per usufruire dei permessi per grave infermità previsti dalla legge 53/2000.
Da tempo denunciavamo infatti che le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità per due ordini di ragioni.
In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999; inoltre le AA.SS.LL. non intendono quasi mai esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.
L’effetto era l’impossibilità di utilizzare i permessi previsti, ledendo un diritto per noi fondamentale.
Insieme ad altri sindacati per tanto avevamo chiesto al Ministero di procedere al riesame della problematica, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti art. 4 legge 53/2000.
Il Ministero oggi ci da ragione e dichiara che “si considera (…) idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità. Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.”.
Non servirà cioè una documentazione fornita dalle strutture medico legali, ma semplicemente quello dello specialista specifico.
Da tempo denunciavamo infatti che le strutture medico legali delle AA.SS.LL., territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità per due ordini di ragioni.
In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero della Difesa del 26/03/1999; inoltre le AA.SS.LL. non intendono quasi mai esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.
L’effetto era l’impossibilità di utilizzare i permessi previsti, ledendo un diritto per noi fondamentale.
Insieme ad altri sindacati per tanto avevamo chiesto al Ministero di procedere al riesame della problematica, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti art. 4 legge 53/2000.
Il Ministero oggi ci da ragione e dichiara che “si considera (…) idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità. Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.”.
Non servirà cioè una documentazione fornita dalle strutture medico legali, ma semplicemente quello dello specialista specifico.
La Segreteria Nazionale di SLC-CGIL
Interpello 16/2008
Precisazione del Ministero del lavoro
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